Giovedì 2 Luglio 2009
Riprendo il tema del post di ieri, per approfondire la riflessione sul tema della legge, già votata in senato, sul Testamento Biologico / Fine Vita / Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT). L’idea per cui, anche da un’ampia parte della cultura “pro life” è sostenuta la necessità di una legge che regoli questa materia è che con il caso Englaro, la magistratura ha creato un precedente, ha aperto un varco a cui bisogna porre rimedio, per colmare un vuoto legislativo o, nel migliore dei casi, per ribadire ciò che è ovvio, ossia che non si può negare alimnetazione e idratazione ad una persona. Fatta questa legge, si dice, la magistratura non potrà più fare sentenze contrarie al nostro ordinamento in questa materia, perchè la legge sarà, a questo punto chiara.
L’ordinanza di Bologna è solo l’ultima delle azioni della magistratura in cui, anche a fronte di una legge (la legge 40/2004) estremamente chiara su cosa si possa o non si possa fare all’interno delle pratiche di procreazione medicalmente assistita, si va in direzione opposta, contraddicendo palesemente quanto è scritto nella norma (diagnosi preimpianto, accesso solo a coppie sterili, limite dei 3 ambrioni da produrre). In un disegno ideologico ben preciso, si cerca cioè, attraverso delle sentenze su casi specifici (meglio se eclatanti e pietosi), di scardinare una legge, per fare in modo che venga modificato l’ordinamento giuridico non partendo dal parlamento (il luogo deputato a fare le leggi), ma partendo dai tribunali.
Cosa dimostra questo? Diomostra che è inutile e sbagliato fare le leggi per riparare alle sentenze, poichè in Italia, purtroppo, la Legge 40, ma vale anche in altri campi, dimostra che non è affatto vero che fatta una legge (sul Testmaneto Biologico in questo caso) non ci saranno in futuro azioni della magistratura volte a cercare di smontare questa legge.
Di conseguenza la decisione se fare o non fare una legge sul Testamento Biologico deve essere guidata da un altro criterio: questa eventuale legge migliora o peggiora il quadro normativo nei confronti della tutela della vita umana rispetto alla situazione attuale? Se la migliora, possiamo sostenere una legge del genere, se invece c’è la possibilità che la peggiori non bisogna sostenerla e, forse, non si doveva nemmeno promuoverla, in quanto rischiosa e non opportuna.
Se ci mettimao in quest’ottica dobbiamo domandarci se nel caso attulae, in cui la legge votata al senato prevede l’introduzione delle DAT, il quadro normativo che ne derivasse sarebbe più o meno rispettoso della vita umana rispetto alla situazione precedente. In altre parole, l’aver ribadito che alimentazione e idratazione sono sostegni vitali e quindi non disponibili, vale i rischi dell’apertura del primo spiraglio verso l’eutanasia che, a mio parere, si prospetta con l’introduzione delle DAT che sono un concetto negativo e nuovo introdotto nel nostro ordinamento giuridico?
Nella risposta a questa domanda sta la decisione intorno alla delicata questione del testamento biologico.
Il rischio è che partendo da una situazione attuale in cui c’è un ordinamento giuridico rispettoso della vita nella sua fase finale e ci son, purtroppo, alcuni giudici che non fanno il loro lavoro e interpretano o reinventano le leggi, ci ritroveremo in una situazione in cui alcuni giudici continueranno a non fare il loro lavoro e in più avremo anche promosso e introdotto nel nostro ordinamento uno strumento giuridico che peggiora la situazione e apre le porte all’eutanasia.
Fabio Luoni











